associazione

arte cultura creativitÀ

struttura
L'Associazione Culturale "Il Magazzino Degli Artisti" si avvale della collaborazione di un team di professionisti e volontari che, lavorando a stretto contatto con i fondatori, vengono coinvolti in tutte le fasi della realizzazione dei suoi Programmi e Progetti.
In particolare l'organizzazione è formata da esperti informatici, per le realizzazioni web "mdarte", settore amministrativo, gestionale, staff artistico, settore organizzazione eventi e settore marketing e public relation.
L'organizzazione è sempre alla ricerca di validi collaboratori interessati ad arte e cultura, che intendono dedicarsi al loro sviluppo con l'apporto di esperienza e professionalità.
L'Associazione è retta da uno Statuto la cui ultima stesura risale al giugno del 1999.

statuto

Art. 1 - Costituzione

1.1 - Ai sensi degli art. 36 e 37del C.C.e seguenti, è costituita l'associazione denominata il Magazzino Degli Artisti.
1.2 - La durata dell'organizzazione è illimitata.
1.3 - L'organizzazione ha sede in via A. Pecorini 7/A - 20138 Milano.

Art. 2- Scopi

2.1 - Promozione della cultura e dell'arte.
2.2 - Valorizzazione dello spirito artistico, culturale e sociale volto ad una caratteristica umana di valori morali ed intellettuali.
2.3 - Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente come elementi di carattere storico, etico, e umano.
2.2 - Tutela e valorizzazione di tradizioni che rappresentano le fondamenta di cultura e società.
2.5 - Valorizzazione della ricerca culturale, artistica, scientifica e intellettuale attraverso formazione ed istruzione.
2.6 - Tutela dei diritti civili, umanitari.

Art. 3 - Finalità

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

  • Organizzare mostre, rassegne d'arte
  • Promuovere e organizzare eventi culturali ed artistici
  • Organizzare incontri, manifestazioni: culturali, artistiche, intellettuali
  • Promuovere e organizzare incontri di formazione didattica, artistica, culturale, scientifica
  • Svolgere incontri socio-ricreativi.

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

4.1 - Sono aderenti dell'organizzazione:

  • Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto.
  • Soci Ordinari: coloro che hanno fatto richiesta e la cui domanda è accolta dal C.D.
  • Soci Sostenitori: coloro che forniscono sostegno economico alle attività dell'organizzazione.
  • Soci Onorari: coloro che forniscono un particolare contributo all'organizzazione.

Il consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita delibera dell'istituto interessato. Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di organi aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.
4.3 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
a) Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare lo Statuto
b) L'ammissione e l'esclusione decorre dalla data di delibera dell'organo direttivo preposto.
e) Gli aderenti cessano di essere tali per:

  • Dimissioni
  • Mancanza di prestazioni programmate
  • Mancanza versamento contributo sociale in corso
  • Decesso
  • Comportamento contrastante con gli scopi statutari
  • Persistente violazione degli organi statutari.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti hanno diritto:

  • Di partecipare alle assemblee (se in regola col pagamento del contributo) e di votare
  • Di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali
  • Di partecipare alle attività promosse e organizzate
  • dall'associazione
  • Di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione
  • Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.2 - Gli aderenti sono obbligati:

  • A osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi sociali
  • A versare il contributo stabilito dall'assemblea
  • A svolgere le attività preventivamente concordate
  • A mantenere un comportamento coerente e conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio ed entrate

a) Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da:

  • Beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione
  • Eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di esercizio
  • Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

b) Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

  • Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione
  • Contributi di privati
  • Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche
  • Contributi di organismi internazionali
  • Donazioni e lasciti del patrimonio
  • Testamentari non vincolati all'incremento
  • Rimborsi derivanti da convenzioni
  • Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualsiasi titolo
  • Fondi pervenuti da raccolte pubbliche anche mediante offerte di beni
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
  • Ogni altro provento derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio e i fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dall'organo direttivo competente.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 - L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
7.2 - L'assemblea, convocata dal C.D. è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.
7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni volta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
7.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
a) L'assemblea ordinaria è convocata per:

  • approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo
  • approvazione della relazione attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente.
  • l'esame della questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Direttivo.
b) Altri compiti dell'assemblea ordinaria sono:
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
  • approvare gli indirizzi ed i programmi delle attività proposte dal Direttivo
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Direttivo per motivi d'urgenza
  • fissare l'ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale
    Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti associati.

7.5 - L'assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
7.6 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
7.7 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o in delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.8 - Per le delibere riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11.
7.9 - Ciascun aderente può essere portatore di un'altra sola delega di aderente.

Art. 8 - Presidente

8.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei votanti.
8.2 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
8.3 - È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsivoglia titolo da pubbliche amministrazioni. Enti e Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate.
8.4 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
8.5 - Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'eventuale C.D.
8.6 - Assume i provvedimenti del C.D. sottoponendoli a ratifica in caso di necessità e di urgenza nella prima riunione successiva.
8.7 - In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal segretario preposto o dal Vice Presidente di eventuale C.D. per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e tutti i pubblici uffici la loro firma fa prova dell'assenza.

Art. 9 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatte salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 10 - Bilancio

10.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del C.D. o altro preposto, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 Aprile.
10.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
10.3 - Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per le attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi riserva o capitale salvo nei casi previsti dalla legge (art.10 comma 6 D.L. 04.12.97).

Art. 11 - Modifiche allo statuto e scioglimento
dell'organizzazione

11.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti l'organizzazione associativa. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11.2 - Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposta dagli organi direttivi e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al C.C. D.L. 4.12.1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 13 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dagli organi direttivi ed approvate dall'assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi nella sede sociale.
Gli aderenti associati possono richiederne copia personale.




Bilanci
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